Una nuova sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i motivi per cui deve essere considerata nulla la notifica della cartella Equitalia avvenuta via messo privato.
La sentenzadella Cassazione n. 2035 del 30 gennaio 2014 chiarisce una
nuova casistica in cui la notifica della cartella
esattoriale Equitalia deve essere considerata nulla:
quando la notifica avviene mediante servizio postale privato. La
motivazione è che i messi privati non rivestono la qualità di pubblici
ufficiali, quindi gli atti da loro notificati non godono della stessa
presunzione di veridicità fino a querela di falso.
Questo significa che, se ricevuta tramite un servizio di posta privato,, la
notifica non può avere lo stesso valore della raccomandata postale,
considerata un atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 del codice civile, le cui
attestazioni godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla
procedura di notificazione eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario
(Cass. 17723/06 – Cass. 13812/07). Si ricorda poi che per, quanto riguarda la
la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, questa deve essere
considerata eseguita nella data della spedizione mentre i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto
è ricevuto
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