La novità fondamentale del 730/2015 è che la dichiarazione dei redditi per dipendenti e pensionati si sdoppia: al modello ordinario si affianca il 730 precompilato, che sarà a disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 15 aprile. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 730/2015 definitivo e le istruzioni, che contengono anche le spiegazioni fondamentali sul funzionamento del modello precompilato. Le altre novità principali: il CUD è stato sostitutito dalla Certificazione Unica (CU 2015), c’è il bonus IRPEF per i dipendenti e i parasubordinati, modifiche alla cedolare secca, deduzione del 20% sulle spese per l’acquisto di immobili da destinare all’affitto, Art bonus, proroga detrazioni su ristrutturazioni e riqualificazione energetica, novità sulle addizionali regionali. Infine, è stata unificata la data di presentazione del 730 , per tutti fissata al 7 luglio 2015.
=> Scarica modello 730/2015 e istruzioni
Il 730 precompilatoIl 730 precompilato riguarderà dipendenti e pensionati che hanno il CU 2015 relativo ai redditi 2014, e in relazione ai redditi 2013 hanno presentato il 730/2014, oppure il modello UNICO persone fisiche 2014 (pur avendo i requisiti per presentare il 730), oppure hanno presentato il 730 e i quadri RM, RT e RW del Modello UNICO Persone fisiche 2014.
Attenzione: il 730 precompilato non viene predisposto per i contribuenti che nel 2014 hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.
Il 730 precompilato è stato introdotto nell’ordinamento fiscale dal decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) in attuazione della delega fiscale. Per questo 2015 conterrà le seguenti informazioni:
- dati del CU 2015;
- interessi passivi sui mutui;
- premi assicurativi e contributi previdenziali;
- alcuni dati della dichiarazione dei redditi 2014 (detrazioni);
- dati presenti nell’Anagrafe tributaria (esempio: versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
A questo punto potrà accettare la dichiarazione senza apportare variazioni (in questo caso, non verranno effettuati controlli), oppure effettuare modifiche o integrazioni. La presentazione, come detto, deve avvenire entro il 7 luglio 2015, o direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite Caf o professionista abilitato.
=> Dichiarazione precompilato 2015: guida e istruzioni
Il 730 ordinario
Il contribuente, anche se riceve il modello precompilato, può comunque scegliere di presentare il 730 ordinario (o il modello UNICO). Il contribuente che invece non ha ricevuto il modello precompilato, deve presentare necessariamente il 730 ordinario oppure UNICO. Il 730 ordinario come sempre può essere presentato attraverso il sostituto d’imposta, oppure tramite CAF o professionista abilitato. I termini sono gli stessi previsti dal precompilato, indipendentemente dalla modalità di presentazione scelta: il 7 luglio 2015. Ricordiamo brevemente le tipologie di contribuenti che possono presentare il 730:- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno (rivolgendosi al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2015, oppure a un CAF o a un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio);
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato (rivolgendosi a sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato, se il contratto dura almeno da settembre a giugno 2015);
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando la dichiarazione a un CAF o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
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Le novità 2015
Infine, vediamo le principali modifiche al modello 730/2015 rispetto all’anno passato:- CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015. Alcune nuove informazioni contenute nel CU prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti (esempio: i dati dei familiari a carico);
- il Bonus IRPEF: 960 euro all’anno per i redditi fino a 24mila euro, che scendono fino ad esaurirsi a quota 26mila euro. Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro è sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, bisogna compilare il rigo C14;
- nel rigo C4 l’indicazione delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria perchè consente la corretta determinazione del bonus IRPEF;
- scheda unica per effettuare le scelte dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF.
- dallo scorso ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale sia uguale a zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure superiore a mille euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, o mediante i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati;
- cedolare secca: è ridotta dal 15 al 10% per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa o nei quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti al 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. La cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
- deduzione del 20%, fino ad un massimo di 300mila euro, da ripartire in otto quote annuali, per le spese di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32);
- detrazione di 900 euro per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, se il reddito complessivo non supera 15mila 493,71 euro, e di 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30mila 987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta;
- detrazione del 19% a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni, sulle spese per i canoni di affitto dei terreni;
- art bonus: credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte non utilizzata è fruibile negli anni successivi;
- premi assicurativi, sono previsti due limiti di detraibilità: fino a 530 euro per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (righi da E8 a E12, codice 36), e fino a 1291,14 (al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da E8 a E12, codice 37);
- sono elevate dal 24 al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42). Queste ultime sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30mila euro;
- prorogate le detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie e il bonus mobili e al 65% per la riqualificazione energetica;
- modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale;
- nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;
- non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- non va più comunicato l’importo dell’IMU dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
- è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;
- nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato);
- sono previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini dell’addizionale regionale (casella “Casi particolari addizionale regionale
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