In prima Commissione esaminati il Titolo VII (Gli strumenti di raccordo istituzionale), il Titolo VIII (l’Europa e le relazioni internazionali) e il Titolo IX (Disposizioni transitorie e finali) della nuova “Carta” dei principi
(ACR) - La prima Commissione permanente (Bilancio e Programmazione), presieduta da Vito Santarsiero (Pd), ha esaminato oggi il Titolo VII (Gli strumenti di raccordo istituzionale), il Titolo VIII (l’Europa e le relazioni internazionali) e il Titolo IX (Disposizioni transitorie e finali) della proposta di legge di riforma dello Statuto della Regione Basilicata.
All’art. 77 (La partecipazione agli organi dello Stato) viene riaffermato il principio di leale collaborazione, “solidarietà e sussidiarietà” (emendamento Perrino) fra Lo Stato e le Regioni, e si stabilisce che le intese fra la Regione Basilicata e le altre Regioni (art. 78) vengono definite dal presidente della Giunta e ratificate dal Consiglio regionale con legge. I Comuni e le Province (art. 79) partecipano all'esercizio delle funzioni regionali attraverso il Consiglio delle autonomie locali, che è composto da venti membri (art. 80, “è assicurata la rappresentanza degli enti locali con meno di cinquemila abitanti”, emendamento Perrino), è costituito presso il Consiglio regionale e gode di autonomia organizzativa, funzionale e regolamentare. Il Consiglio delle autonomie locali (art. 81) esprime pareri per il conferimento di funzioni agli enti locali, sulle circoscrizioni comunali e provinciali, sul piano strategico, sul Dapef e su ogni provvedimento di programmazione che interessi gli enti locali. Quando il Consiglio regionale non intende seguire il parere del Consiglio delle autonomie (art. 82) deve deliberare a maggioranza assoluta. La Conferenza regionale per la programmazione (art. 83), organo consultivo della Regione, è composta dai rappresentanti di autonomie funzionali, categorie sociali, sindacati, terzo settore, associazionismo e volontariato, attraverso le rispettive associazioni regionali. La Regione concorre (art. 84) con lo Stato e le altre Regioni al processo di integrazione europea e (art. 87), nelle materie di propria competenza, concorre all’attuazione e all’esecuzione della normativa europea. Per assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva ogni due anni una “legge europea” e, qualora risulti un contrasto con i principi di sussidiarietà, si esprime con un proprio provvedimento (emendamento di Napoli). La Regione (art. 89) nelle materia di sua competenza e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, può stipulare intese e accordi con Stati ed enti territoriali interni ad altri Stati. Infine, in base alle disposizioni dell'art. 93, (Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali) il Consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto elegge tre componenti della Consulta di garanzia statutaria, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali.
Con gli articoli discussi oggi la Commissione ha terminato l'esame della bozza del nuovo Statuto elaborato con la consulenza dei tecnici dell'Issirfa Cnr, ma dovrà tornare sul Titolo IV (La Giunta), per affrontare in particolare il tema delle modalità di nomina dell’esecutivo, che era stato accantonato per consentire ulteriori riflessioni nei gruppi consiliari. “Con uno spirito di assoluto rispetto per l'istituzione Regione e di assoluta attenzione agli interessi della comunità lucana – afferma il presidente Santarsiero -, abbiamo completato l'esame egli articoli degli ultimi tre Titoli. Ci resta da affrontare il solo nodo relativo alle modalità di nomina della Giunta. Ancora un grazie a tutti i componenti della Commissione per il tempo messo a disposizione, il contributo di alto profilo che è stato portato consentendo un percorso di grande condivisone sulla Carta costituzionale della Regione”.
Alla riunione della Commissione, oltre al presidente Santarsiero, hanno partecipato i consiglieri Bradascio (Pp), Galante (Ri), Perrino (M5s), Rosa (Lb-Fdi), Romaniello (Sel), Robortella e Spada (Pd), Pace (Gm), Napoli (Pdl-Fi) e Pietrantuono (Psi).
All’art. 77 (La partecipazione agli organi dello Stato) viene riaffermato il principio di leale collaborazione, “solidarietà e sussidiarietà” (emendamento Perrino) fra Lo Stato e le Regioni, e si stabilisce che le intese fra la Regione Basilicata e le altre Regioni (art. 78) vengono definite dal presidente della Giunta e ratificate dal Consiglio regionale con legge. I Comuni e le Province (art. 79) partecipano all'esercizio delle funzioni regionali attraverso il Consiglio delle autonomie locali, che è composto da venti membri (art. 80, “è assicurata la rappresentanza degli enti locali con meno di cinquemila abitanti”, emendamento Perrino), è costituito presso il Consiglio regionale e gode di autonomia organizzativa, funzionale e regolamentare. Il Consiglio delle autonomie locali (art. 81) esprime pareri per il conferimento di funzioni agli enti locali, sulle circoscrizioni comunali e provinciali, sul piano strategico, sul Dapef e su ogni provvedimento di programmazione che interessi gli enti locali. Quando il Consiglio regionale non intende seguire il parere del Consiglio delle autonomie (art. 82) deve deliberare a maggioranza assoluta. La Conferenza regionale per la programmazione (art. 83), organo consultivo della Regione, è composta dai rappresentanti di autonomie funzionali, categorie sociali, sindacati, terzo settore, associazionismo e volontariato, attraverso le rispettive associazioni regionali. La Regione concorre (art. 84) con lo Stato e le altre Regioni al processo di integrazione europea e (art. 87), nelle materie di propria competenza, concorre all’attuazione e all’esecuzione della normativa europea. Per assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva ogni due anni una “legge europea” e, qualora risulti un contrasto con i principi di sussidiarietà, si esprime con un proprio provvedimento (emendamento di Napoli). La Regione (art. 89) nelle materia di sua competenza e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, può stipulare intese e accordi con Stati ed enti territoriali interni ad altri Stati. Infine, in base alle disposizioni dell'art. 93, (Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali) il Consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto elegge tre componenti della Consulta di garanzia statutaria, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali.
Con gli articoli discussi oggi la Commissione ha terminato l'esame della bozza del nuovo Statuto elaborato con la consulenza dei tecnici dell'Issirfa Cnr, ma dovrà tornare sul Titolo IV (La Giunta), per affrontare in particolare il tema delle modalità di nomina dell’esecutivo, che era stato accantonato per consentire ulteriori riflessioni nei gruppi consiliari. “Con uno spirito di assoluto rispetto per l'istituzione Regione e di assoluta attenzione agli interessi della comunità lucana – afferma il presidente Santarsiero -, abbiamo completato l'esame egli articoli degli ultimi tre Titoli. Ci resta da affrontare il solo nodo relativo alle modalità di nomina della Giunta. Ancora un grazie a tutti i componenti della Commissione per il tempo messo a disposizione, il contributo di alto profilo che è stato portato consentendo un percorso di grande condivisone sulla Carta costituzionale della Regione”.
Alla riunione della Commissione, oltre al presidente Santarsiero, hanno partecipato i consiglieri Bradascio (Pp), Galante (Ri), Perrino (M5s), Rosa (Lb-Fdi), Romaniello (Sel), Robortella e Spada (Pd), Pace (Gm), Napoli (Pdl-Fi) e Pietrantuono (Psi).
LEGGI Nuovo Statuto, leale collaborazione fra Stato e Regione
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