venerdì 30 agosto 2013

A Lido Adriano camminare alzando il piede per non inciampare

                                                                                       Viale Parini
«Molti marciapiedi sono rovinati o non praticabili in quanto sono stati piantati alberi che oggi hanno rotto il marciapiede oppure sono cresciuti cosi tanto che non  c’è più il passaggio per i pedoni tanto meno per i disabili (by La Voce dei Condomini BLOG di Leonardo Donofrio).»
 
ECCO i 111 malanni di Lido Adriano lamentati dalla Pro Loco                                          
 "Ieri ho ricevuto copia dell’esposto che la presidente della pro loco di Lido Adriano, Paola Fantinelli , ha trasmesso al sindaco Matteucci, a nome dell’associazione, in cui vengono segnalati i problemi che gravano su questa località, producendo le seguenti motivazioni, che Lista per Ravenna apprezza:
“Molti di questi problemi sono diventati cronici e non hanno mai ricevuto una concreta risposta. Alcuni problemi possono trovare una soluzione, senza investimenti importanti, ma con semplici scelte politiche mirate al miglioramento della vivibilità e alla crescita socio economica della località…Questa lunga lista…ha lo scopo di richiedere all’Amministrazione una maggiore attenzione e una migliore programmazione degli interventi nonché un maggiore impegno e accortezza nella gestione delle risorse già impegnate...Ci auspichiamo che nel 2014 molte di questi voci possano trovare una soluzione e che venga stilata una lista di interventi programmati da portare avanti negli anni… Da anni i cittadini e proprietari di seconde fanno presente il grande gettito economico che danno alle casse dell’Amministrazione Comunale e l’importante costo che ha per le famiglie le tasse sui rifiuti ecc. sulle seconde case, chiedono risposte e concretezza. Come Pro Loco chiediamo una risposta reale alle esigenze di una comunità che oggi è la più grande dopo la città di Ravenna
.(Interrogazione di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna)"
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giovedì 8 agosto 2013

Credito d’imposta legittimo.Attenzione alla prescrizione

Corretta la sentenza della Ctr, che ha identificato con il giorno della dichiarazione dei redditi quello di decorso del termine decennale per il diritto al rimborso
 
Con ordinanza n. 17903 del 23 luglio, la Corte di cassazione ha chiarito che, in presenza di credito d’imposta legittimo, il contribuente deve fare grande attenzione a non dimenticarsene, in quanto il diritto al rimborso è sottoposto all’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 codice civile) partendo dalla “data di presentazione della dichiarazione”.

I dati del processo
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso di una società in liquidazione contro il diniego dell’ufficio per decorso del termine prescrizionale sull’istanza di rimborso Ilor relativa all’anno 1991.
La Commissione tributaria regionale, all’inverso, ha valorizzato l’appello dell’ente impositore, precisando, nelle motivazioni, che il termine prescrizionale inizia a decorrere con la data di presentazione della dichiarazione nella quale il credito è esposto: da cui, la scadenza del termine prescrizionale, già nel corso del 1992, e la conseguente tardività dell'istanza di rimborso, prodotta nel 2004.

La società ha, quindi, proposto ricorso per cassazione con il quale, denunciando violazione dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, ha lamentato il fatto che il giudice del merito abbia omesso di considerare che i crediti di imposta dalla stessa vantati si erano “consolidati” per effetto dell'inutile decorrenza del termine di decadenza per la rettifica della dichiarazione, in difetto di accertamento, sicché al 1997, data di decadenza dall’esercizio dell’azione impositiva (cinque anni), essendo i crediti divenuti liquidi ed esigibili, si sarebbe dovuto collocare il dies a quo del termine prescrizionale oggetto dell'eccezione avversaria.

Motivi della decisione
Decidendo la vertenza, con l’ordinanza n. 17903/2013 in esame, la Suprema corte ha rigettato il ricorso della società, stabilendo il principio secondo cui la richiesta del credito d’imposta - legittimo - ha “scadenza” decennale, a partire dal giorno della dichiarazione.
Corretta, perciò, la sentenza impugnata, che ha identificato con il giorno della dichiarazione dei redditi (i vigenti articoli 2 e 3 del Dpr 322/1998) quello di decorso della prescrizione ai fini del diritto al rimborso del credito di imposta.

Su questa linea di demarcazione il collegio di legittimità ha convalidato il giudizio della Commissione del riesame, nonostante l’osservazione del contribuente sul fatto che “i crediti di imposta si erano consolidati per effetto dell’inutile decorso del termine di decadenza per la rettifica della dichiarazione, in difetto di qualsivoglia accertamento” e che “a tale data” – cinque anni dopo la presentazione della dichiarazione – “essendo i crediti divenuti liquidi ed esigibili, si sarebbe dovuto collocare il dies a quo del termine prescrizionale”.
La Suprema corte ha, però, ricordato che la giurisprudenza di legittimità (sentenze 9524/2009 e 1967/2005) ha affermato che il termine stabilito nell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 (nel testo applicabile ratione temporis), entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell'imposta ha natura “ordinatoria” secondo la norma interpretativa, a efficacia retroattiva, contenuta nell’articolo 28 della legge 449/1997 e non è previsto a pena di decadenza (Cassazione 7283/2002).
Da ciò ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l'Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento nel termine stabilito nell’articolo 43 del Dpr 600/1973 (all’epoca, 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza contenuto nell’articolo 38 del Dpr 602/1973 (quarantotto mesi dalla data del versamento), ma esclusivamente all'ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 codice civile), ferma restando la facoltà dell'ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.

Il principio si è poi rafforzato per effetto della sentenza 2687/2007, con la quale le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che il credito di imposta esposto nella denuncia dei redditi è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide il limite temporale stabilito per il controllo cosiddetto formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del Dpr 600/1973.
In effetti, il testo originario della norma non poneva alcun termine a siffatta attività di controllo, e in simile situazione era certo impossibile ipotizzare che si imponesse al contribuente di attendere sine die l'adempimento degli uffici.
Appare perciò logico supporre - in assenza di puntuali indicazioni testuali contrarie - che il legislatore, quando è intervenuto con il Dpr 506/1979, stabilendo che l'attività di controllo debba compiersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, abbia inteso porre un limite temporale all'esercizio da parte dell’Amministrazione dei suoi poteri e non abbia inteso anche istituire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente.
Salvatore Servidio
Fonte FISCOOGGI