L'anticipo del TFR in busta paga aumenta l'imponibile ai fini ISEE e la
tassazione IRPEF e riduce l'importo della pensione futura: i dettagli contenuti
nel testo definitivo della Legge di Stabilità 2015
Ufficiale con il testo della Legge di Stabilità 2015 la possibilità
di chiedere l’anticipo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) in busta
paga, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo
2015 al 30 giugno 2018. L’articolo 6 del Ddl Stabilità
rappresenta un’operazione che potrà garantire al Governo circa 2,2 miliardi di
euro di maggiori entrate fiscali. I 100 euro in più in media nelle buste
paga degli Italiani che sceglieranno questa opzione, dunque, non
rappresenteranno tanto una boccata d’ossigeno per le famiglie quanto per lo
Stato.
Innalzamento ISEE e IRPEF
Nel decidere se optare
o meno per l’anticipo del TFR in busta paga, oltre
alle conseguenze per
l’azienda nel caso di PMI con meno di 50 dipendenti, andrebbe
valutato il fatto che le somme maturate comporteranno un innalzamento dell’imponibile
ai fini ISEE, causando una riduzione delle detrazioni e delle agevolazioni
oggi previste, in più la somma verrà tassata con l’aliquota marginale IRPEF
(ma non concorrerà all’imponibile su cui si calcola il Bonus da 80 euro).
Risparmi e pensione: – 10%
Per tre anni, i
lavoratori che sceglieranno di anticipare il TFR non potranno approfittare di
quell’interesse composto che negli anni avrebbe fatto crescere la loro pensione
futura comportando una perdita del risparmio previdenziale di oltre
il 10%. Per fare qualche calcolo, un lavoratore di trentacinque anni con
retribuzione mensile di 1.500 euro netti, anticipando il TFR si troverà in
busta paga 105 euro netti in più per tre anni, rinunciando ad una liquidazione
più alta e con una pensione che scenderà del 10% (da 187 a 168 euro netti al
mese), nel caso si sia affidato ad una linea garantita, del 1-3% (da 275 a 238
euro al mese) se ha scelto una bilanciata.
Stime del Governo
Secondo quanto
riportato nella relazione tecnica a corredo della Legge di Stabilità se è vero
che questa tassazione IRPEF potrebbe risultare
“penalizzante rispetto allo schema TFR” e “potrebbe esercitare un effetto
disincentivante all’esercizio di adesione da parte del lavoratore”, si stima
però che a chiedere il TFR sarà il:
·
40% dei dipendenti nelle imprese fino a 10 addetti;
·
50% di quelli occupati in aziende tra i 10 e i 50 dipendenti;
·
60% di quelli di aziende con oltre i 50 dipendenti.
Requisiti
A richiedere il TFR
possono essere tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, che
abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo
datore di lavoro. Vengono esclusi i lavoratori domestici, quelli del
settore agricolo e quelli impiegati da datori di lavoro sottoposti a procedure
concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
Liquidazione TFR
La liquidazione della
quota maturanda del TFR avverrà in maniera diretta e mensile, come
parte integrativa della retribuzione, assoggettata a tassazione ordinaria, ma
non imponibile ai fini previdenziali. Una volta manifestata la volontà di
anticipare il TFR in busta paga, l’opzione è irrevocabile fino al
termine del 30 giugno 2018.
Finanziamento assistito PMI
La Legge prevede, per
i datori di lavoro che impiegano meno di 50 dipendenti e che non intendono
corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di TFR, la
possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia
rilasciata da un apposito Fondo di garanzia istituito presso l’INPS con una
dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2015 e da garanzia dello
Stato di ultima istanza. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 100
milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato. Per
accedere al finanziamento i datori di lavoro devono presentare all’INPS
un’apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti
retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Con tale certificazione i datori
di lavoro possono presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche
o intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro stipulato
tra i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle
Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). A tali finanziamenti
assistiti dalle garanzie statali non potranno essere applicati tassi,
comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della
quota di Trattamento di Fine Rapporto lavoro di cui all’articolo 2120 del
codice civile.
Decreto attuativo
Le modalità di attuazione delle
disposizioni sull’anticipo del TFR in busta paga, nonché i criteri, le
condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della
garanzia dello Stato di ultima istanza verranno disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della Legge di Stabilità 2015.
FONTE PMI Francesca Vinciarelli 27 ottobre 2014