Partite IVA, in alcuni casi non è obbligatoria e può essere sufficiente la ricevuta fiscale; in altri casi non è obbligatorio neppure l’emissione dello scontrino
Più in particolare, è sufficiente lo scontrino o la ricevuta fiscale (a meno che il cliente non richieda espressamente la fattura) nel caso in cui si svolga un’attività di:
Lo prevede l’articolo 34, comma 55 del Dl 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis), che ha esteso ai dettaglianti le regole che si applicano alla Grande Distribuzione, cioè gli esercizi commerciali definiti di media e grande struttura di vendita ai quali viene richiesta una superficie superiore a 150 metri quadri, se ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri se la popolazione è più numerosa. Anche in questo caso l’esonero comporta l’0bbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi quotidiani derivanti dalla vendita (distinguendo per negozio e per giornata di lavoro).
La fattura emessa al cliente dal professionista, e in generale delle Più in particolare, è sufficiente lo scontrino o la ricevuta fiscale (a meno che il cliente non richieda espressamente la fattura) nel caso in cui si svolga un’attività di:
- commercio al dettaglio di beni in locali aperti al pubblico, o con distributori automatici, o per corrispondenza, o a domicilio o in forma ambulante;
- alberghiera;
- vendita di alimenti e bevande in pubblici esercizi o con distributori automatici;
- trasporto di persone;
- prestazione di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- custodia e amministrazione di titoli finanziari;
- visite guidate o gite turistiche;
- svolgimento di operazioni esenti da IVA.
- tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dai monopoli di Stato;
- carburanti e lubrificanti;
- prodotti agricoli, nel caso sia applicabile il regime speciale per l’agricoltura;
- giornali quotidiani o periodici;
- operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;
- alimenti e bevande in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie;
- servizi da parte dei gondolieri della laguna di Venezia;
- servizi didattici per il conseguimento della patente;
- servizi di parrucchieri, barbieri, estetisti, sarti e calzolai che svolgano la propria attività in caserme o ospedali, mediante convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni;
- cartoline e souvenir, se venditori ambulanti privi di strutture motorizzate.
Lo prevede l’articolo 34, comma 55 del Dl 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis), che ha esteso ai dettaglianti le regole che si applicano alla Grande Distribuzione, cioè gli esercizi commerciali definiti di media e grande struttura di vendita ai quali viene richiesta una superficie superiore a 150 metri quadri, se ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri se la popolazione è più numerosa. Anche in questo caso l’esonero comporta l’0bbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi quotidiani derivanti dalla vendita (distinguendo per negozio e per giornata di lavoro).
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