Il disegno di legge costituzionale per la riforma della giustizia approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2011 si fonda sulla separazione delle carriere dei magistrati, che si distinguono in giudici e pubblici ministeri. L'ufficio del pm è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza. È prevista l’istituzione di due distinti Consigli superiori, della magistratura giudicante e di quella requirente, presieduti, come l’attuale CSM, dal Presidente della Repubblica e costituiti da membri eletti per metà dai magistrati e per metà dal Parlamento. Sono anche indicate tassativamente le funzioni dei due Consigli, tra le quali non figura più la funzione disciplinare, affidata alla Corte di disciplina di nuova istituzione. Del Consiglio Superiore della Magistratura giudicante fa parte di diritto il primo presidente della Corte di Cassazione e gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materia giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Del Consiglio Superiore della magistratura requirente fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri fra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Ai due Consigli spettano, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assegnazioni, le assunzioni, i trasferimenti, le promozioni nei riguardi dei giudici.
Dossier “Riforma della giustizia: approvato il disegno di legge costituzionale”
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