I lavoratori che hanno già avviato pratiche di
ricongiunzione onerosa o totalizzazione possono recedere e passare al cumulo,
con diritto al rimborso: novità Riforma Pensioni.
Una delle novità fondamentali del nuovo cumulo gratuito contributi
previsto dalla Legge di Bilancio consiste nella possibilità di utilizzo anche
da parte di coloro che negli anni precedenti avevano già avviato pratiche di ricongiunzione
onerosa o di totalizzazione contributi. Ci sono una serie di
paletti, ad esempio la ricongiunzione non deve essere già stata completata con
il pagamento integrale di quanto dovuto. Ma c’è il diritto al rimborso di
quanto già versato. Vediamo esattamente quali possibilità si aprono con la
nuova legge.
Il nuovo cumulo gratuito contributi è previsto dal comma 195 della Legge
di Bilancio, e consente (in estrema sintesi) di sommare periodi
contributivi in diverse gestioni per raggiungere la pensione di vecchiaia
oppure quella anticipata (è questa la novità, il cumulo per la pensione
di vecchiaia era già consentito). Altra novità, il cumulo è esteso anche ai professionisti
iscritti agli ordini che versano i contributi nelle casse di categoria. La
pensione alla fine viene calcolata pro quota con le regole relative a ciascuna
cassa, in riferimento ai contributi effettivamente versati.
Per quanto riguarda la ricongiunzione, il comma 197 della
manovra prevede la possibilità di recesso, con restituzione di quanto
già versato. In parole semplici, un lavoratore che ha già avviato una pratica
di ricongiunzione contributi versati in diverse gestioni previdenziali, e ha
anche già iniziato a pagare l’operazione, può ripensarci, chiedere il rimborso
di quanto già pagato, e passare al nuovo cumulo gratuito. Non è possibile il
recesso nel caso in cui sia già stato perfezionato il pagamento integrale
dell’importo dovuto. Altri paletti: la facoltà di recesso deve essere
esercitata nel 2017 (entro un anno dall’entrata in vigore della Legge di
Bilancio). Non può essere utilizzata se la ricongiunzione ha già dato luogo
alla liquidazione della pensione.
Per esercitare il recesso con rimborso bisogna presentare apposita domanda.
La restituzione delle somme già versate, avviene a partire dal
dodicesimo mese dalla richiesta, in quattro rate annuali, senza maggiorazioni
per interessi.
Ricordiamo la principale differenza fra cumulo e ricongiunzione,
importante per chi deve decidere quale opzione scegliere. La ricongiunzione è
onerosa, quindi si paga (il conto può essere anche salato), ma la pensione alla
fine viene liquidata con le regole della gestione in cui confluiscono i
contributi. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, contributivo, o
misto. Si tratta quindi d uno strumento che può essere preferibile nel caso in
cui le regole di calcolo della gestione in cui confluiscono i contributi siano
particolarmente vantaggiose (ad esempio, se consentono il calcolo dell’assegno
sull’ultimo stipendio, o mantengono quote retributive, e via dicendo).
Il cumulo, invece, è gratuito, ma il calcolo come detto avviene pro quota
in base alle regole delle singole gestioni. Quindi, se uno degli enti
previdenziali a cui sono versati i contributi ha regole pià vantaggiose, queste
si applicano solo alla parte di contributi effettivamente confluiti nello
stesso ente.
Pensione anticipata dei Precoci
I dettagli della Riforma delle Pensioni
contenuti nella Legge di Stabilità 2017 con particolare riferimento alla
pensione anticipata per i precoci che, a patto di rispettare alcune condizioni,
possono ritirarsi con la quota 41. => VAI ALLO SPECIALE PENSIONE ANTICIPATA
Infine, la totalizzazione. Anche qui, la Legge di Stabilità (comma
198), consente anche a coloro che aveva già presentato domanda di
totalizzazione di recedere e passare al cumulo. Il procedimento amministrativo
relativo alla domanda di totalizzazione non deve però essersi già concluso. La
totalizzazione prevede che la pensione sia interamente calcolata con il sistema
contributivo, a meno che non ci sia un autonomo diritto a pensione maturato in
una delle gestioni interessate. Quindi, come nel caso precedente, ogni
lavoratore dovrà calcolare quale opzione è più conveniente.
Un’altra differenza da
tener presente che riguarda tutti i sistemi, è relativa alla maturazione del diritto
alla pensione. Con la ricongiunzione la pensione è maturata con le regole
della gestione nella quale confluiscono i contributi. Con la totalizzazione,
valgono i requisiti previsti dalla legge 42/2006: per la pensione di
vecchiaia 65 e sette mesi di età, 20 anni di contributi, 18 mesi di finestra
mobile per la decorrenza. Per la pensione anticipata, 40 anni e sette mesi, più
21 mesi di finestra mobile. Con il cumulo, la pensione di vecchiaia si
raggiunge in base alle regole più severe previste dalle varie gestioni
interessate (quindi, all’età più alta fra quelle previste dai diversi enti
previdenziali in cui sono versati contributi che si decide di cumulare), la
pensione anticipata si raggiunge con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli
uomini (41 anni e dieci mesi per le donne).
Barbara Weisz - 17 ge